Rientro in azienda dopo Covid: cosa dicono le norme
A causa del diffondersi sempre più repentino del virus SARS COV-2 è probabile che in azienda vengano riscontrati dei casi di positività, sintomatici e non. In questi casi la procedura prevede l’isolamento, il tampone e la quarantena fiduciaria dei contatti stretti asintomatici.
Ma cosa succede quando il lavoratore deve rientrare in azienda una volta negativizzato?
Secondo il Protocollo condiviso del 24/05/2020 il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter). Indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Esiste però una discrepanza normativa tra il protocollo condiviso (recepito nel DPCM del 26/04/2020) e la Circolare del Ministero della salute n. 14915 del 29/04/2020. Secondo quest’ultima la visita precedente alla ripresa del lavoro va effettuata solo nel caso di soggetti che sono stati ricoverati.
In relazione a tale discordanza si è espressa la Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) indicando che “sulla base delle evidenze scientifiche che dimostrano come i malati di Covid-19 che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare, anche con necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria, ovvero che i soggetti ricoverati in terapia intensiva possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, dovrà essere prestata la massima attenzione per il loro reinserimento lavorativo.
È sulla base di questa logica che il medico competente, per i lavoratori affetti da COVID-19 per cui si è reso necessario un ricovero ospedaliero, deve effettuare la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i. al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica, anche per valutare specifici profili di rischiosità in ambito lavorativo, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, evitando peraltro lo stigma e la discriminazione nei confronti dei lavoratori che hanno sofferto di COVID-19 e che rientrano nell’ambiente di lavoro.”
Ne consegue che dovrà essere trasmessa al medico competente, oltre alla certificazione di avvenuta negativizzazione anche tutta la documentazione sanitaria. In modo che esso possa valutare, tenendo conto dei profili di rischio, se sottoporre o meno il lavoratore alla visita di reintegro nei casi in cui il lavoratore non abbia subito un ricovero ospedaliero. Sottolineiamo che il lavoratore ha sempre comunque la facoltà di richiesta di visita straordinaria ex art. 41 c. 2 lett. c..
Invitiamo comunque le aziende che si dovessero trovare nei casi sopramenzionati a contattarci. Valuteremo insieme quali possano essere le misure più idonee da mettere in pratica per il rientro in azienda dopo covid dei propri lavoratori. Sulla base dei profili di rischio dell’azienda stessa e della mansione dei singoli addetti.