Ordinanza Regione Veneto 156
Il 24 novembre 2020 il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha emanato un’ordinanza (efficace dal 26/11/2020) che introduce ulteriori misure per il contenimento del contagio da Coronavirus. Cerchiamo qui in seguito di evidenziare le novità, soprattutto in merito di commercio al dettaglio e attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Innanzitutto viene inserita una disposizione più specifica per quanto riguarda gli indici massimi di compresenza all’interno degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio. Nelle precedenti disposizioni lo spartiacque si configurava sui 40 mq, mentre ora:
- esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente e 2 operatori
- esercii fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 mq
- esercizi oltre 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq
Viene specificato che, nell’eventualità in cui dovessero formarsi code di attesa, deve essere rigorosamente rispettato il distanziamento di almeno un metro tra le persone. Il gestore dell’esercizio di vendita è responsabile del rispetto della previsione normativa.
Inoltre, sempre in tema di numero massimo di compresenze, rimane obbligatoria l’apposizione all’ingresso (di esercizi di commercio al dettaglio singoli e all’ingresso ci ciascun centro commerciale o parco commerciale) di uno strumento che indichi il numero massimo di persone consentite (es. cartello, conta-persone…). Dev’essere garantita anche una vigilanza constante in modo da assicurare che tale limite non venga mai superato. In caso di mancata istallazione dello strumento di cui sopra o di superamento del limite, viene disposta la misura cautelare di immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore.
Ricordiamo che nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita sono chiuse al pubblico. Fatta eccezione la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Mentre nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita salvo che per le attività sopra menzionate.
Al riguardo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande l’ordinanza regione Veneto fa riferimento alle linee guida riportate nella scheda dell’allegato 9 all dpcm del 03/11/2020 apportando alcune restrizioni:
- Il menù dev’essere offerto su supporto digitale o su supporto cartaceo usa e getta;
- Non può essere attuata nessuna forma di buffet;
- Il liquido igienizzante dev’essere disponibile all’entrata, nei servii igienici e sui tavoli.
Viene ulteriormente specificato che la consumazione sia all’interno che all’esterno dei locali (nella fascia oraria consentita su tutto il territorio nazionale) deve avvenire solo da seduti su posti regolarmente collocati, in cui non possono essere presenti più di 4 soggetti tra loro non conviventi. È introdotta la specifica che l’abbassamento momentaneo della mascherina per la consumazione di cibo o bevande deve essere temporalmente limitato alla consumazione. Non prescindendo mai dalla distanza di sicurezza interpersonale (1 metro). In caso di violazione di questa disposizione risponde anche il gestore del locale, eventualmente con la chiusura temporanea dell’esercizio.