Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro
Il nuovo Decreto Legge del 16/09/2021 stabilisce l’estensione del green pass anche ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
Nello specifico dal 15/10/2021:
il personale delle amministrazioni pubbliche,
tutti i lavoratori del settore privato,
i soggetti che svolgono attività di formazione,
i soggetti terzi che accedono in azienda,
coloro che svolgono attività di volontariato,
dovranno essere in possesso della certificazione verde COVID-19. Ciò indipendentemente dalla carica ricoperta all’interno dei vari luoghi di lavoro.
I datori di lavoro dovranno stabilire le modalità di verifica del possesso del green pass, anche a campione, preferibilmente al momento dell’accesso in azienda. I soggetti incaricati alla verifica dovranno essere individuati con atto formale.
Green pass obbligatorio: le nuove disposizioni
➜ PER TUTTE LE AZIENDE: I soggetti sprovvisti di certificazione verde COVID-19 non possono accedere al luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati. A decorrere dal 5° giorno di assenza verranno sospesi senza stipendio, fino all’esibizione della vaccinazione o comunque fino al 31/12/2021.
➜ PER LE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI: Per le aziende con meno di 15 dipendenti i lavoratori non possono accedere al luogo di lavoro e dopo il 5° giorno di mancata presentazione del green pass verranno sospesi senza stipendio. Il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. Ma comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.
Le violazioni riscontrate dovranno essere comunicate al Prefetto.
Si evidenzia che la validità della certificazione verde viene estesa a 12 mesi per le persone vaccinate o guarite, e a 72 ore per le persone che si sottopongono a tampone molecolare. In caso di vaccinazione il rilascio della certificazione sarà immediato e non più dopo il 15esimo giorno dalla somministrazione.
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