ANTINCENDIO

Ho una piccola attività o ufficio: devo avere un estintore?

L’obbligo degli estintori scatta quando sono presenti lavoratori dipendenti. Questo perché Il D.Lgs 81 del 2008 prevede, all’art. 46 (comma 2), che nei luoghi di lavoro siano adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

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A quale altezza deve essere posizionato l’estintore?

Rispetto al posizionamento degli estintori, le normative vigenti non danno precise indicazioni in merito all’altezza alla quale devono essere posizionati gli estintori. Con certezza questi non possono essere collocati a terra in quanto la norma UNI 9994 al punto 4.4 lettera h) detta al manutentore l’obbligo di verificare che “l’estintore portatile non sia collocato a pavimento”.

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Che estintore devo scegliere per la mia attività?

Come scegliere un estintore va valutato caso per caso.
La scelta dipende dai materiali combustibili stoccati e delle apparecchiature presenti.
Indicativamente scegliere il tipo di estintore dipende da:

  • Attività commerciale o ufficio di dimensioni limitate: si consigliano estintori a schiuma o a polvere;
  • Attività industriale: si consigliano estintori a polvere
  • In prossimità di quadri e apparecchiature elettriche: si consigliano estintori a CO2

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MEDICINA DEL LAVORO

Per quali ditte la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutte quelle attività dove sono presenti rischi per la salute dei lavoratori. Il principale strumento che ha il Medico Competente per stabilire l’obbligatorietà o meno delle visite mediche è dato dal Documento di Valutazione dei Rischi, nel quale sono determinati i rischi presenti all’interno dell’attività lavorativa.

Alcuni esempi:

  • Movimentazione manuale dei carichi
  • Sovraccarico biomeccanico arti superiori
  • Agenti biologici, chimici, mutageni, cancerogeni
  • Rumore
  • Vibrazioni
  • VDT
  • ……

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Attivazione sorveglianza sanitaria: quando si possono effettuare le visite mediche?

L’attivazione della sorveglianza sanitaria può essere fatta solo nei casi previsti dalla normativa.
Il Datore di Lavoro non può far fare una visita medica ad un dipendente semplicemente qualora sospetti un problema fisico. L’art. 41 comma 2 del D.Lgs 81/08 riporta i seguenti casi per attivare la sorveglianza sanitaria:

  1. visita medica preventiva: constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  2. visita medica periodica: controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, con la periodicità prevista dal protocollo di sorveglianza sanitaria;
  3. visita medica su richiesta del lavoratore: qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  4. visita medica in occasione del cambio della mansione: verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  5. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente:
    1. visita medica preventiva in fase preassuntiva;
    2. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
  6. visita dal medico competente per la permanenza in servizio durante l’8° mese di gravidanza.

 Il Datore di lavoro ha facoltà, al di fuori della Sorveglianza Sanitaria condotta dal Medico competente, di richiedere una valutazione dell’idoneità lavorativa alla commissione medica prevista dall’art.5 L 300/70, presso le ALS.

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La visita medica del datore di lavoro è obbligatoria?

Il datore di lavoro non ha l’obbligo di eseguire la visita medica.
Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati (ad es. stagisti, tirocinanti, soci lavoratori), per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio che ne prevede l’obbligo.
Capita spesso però che in determinate attività (ad esempio attività a cantiere) venga richiesta l’idoneità alla mansione degli addetti incaricati e tra questi sia presente anche il datore di lavoro. Valutando che il Titolare di una ditta è soggetto ai medesimi rischi dei suoi dipendenti, possiamo consigliare al DDL di sottoporsi alla visita di medicina del lavoro.

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Ogni quanto si devono effettuare le visite mediche?

Le frequenza delle visite mediche per lavoro si effettua con una periodicità stabilita dal protocollo sanitario redatto dal Medico Competente sulla base dei rischi.
Al fine di semplificare possiamo dire che, salvo diverse disposizioni imposte dal Medico del Lavoro, le visite si effettuano con periodicità annuale per le mansioni operaie, con periodicità biennale o quinquennale per le mansioni impiegatizie.

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SICUREZZA SUL LAVORO

Quando deve avvenire l’attività di formazione dei lavoratori?

Il D.Lgs 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 definiscono le tempistiche entro cui provvedere alla formazione: il datore di lavoro ha l’obbligo di somministrare la formazione al lavoratore all’inizio del rapporto lavorativo. Qualora non fosse possibile, la normativa concede un limite massimo di 60 giorni dall’assunzione entro cui terminare il percorso formativo.

La formazione deve essere erogata anche in occasione di un trasferimento o cambio di mansione, di introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze e preparati pericolosi.

I datori di lavoro devono eseguire le visite mediche?

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati (ad es. stagisti, tirocinanti, soci lavoratori) per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio che ne prevede l’obbligo.
Secondo la normativa i Datori di Lavoro non hanno l’obbligo della sorveglianza sanitaria.

Capita spesso però che in determinate attività (ad esempio attività a cantiere) venga richiesta l’idoneità alla mansione degli addetti incaricati e tra questi sia presente anche il datore di lavoro. Valutando che il Titolare di una ditta è soggetto ai medesimi rischi dei suoi dipendenti, possiamo consigliare al DDL di sottoporsi alla visita di medicina del lavoro.

Formazione obbligatoria dei lavoratori: quando deve avvenire?

Rispetto alla formazione obbligatoria dei lavoratori e alla formazione obbligatoria dei neo assunti, il D.Lgs 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 definiscono le tempistiche entro cui provvedere alla formazione: il datore di lavoro ha l’obbligo di somministrare la formazione al lavoratore all’inizio del rapporto lavorativo.
Qualora non fosse possibile, la normativa concede un limite massimo di 60 giorni dall’assunzione entro cui terminare il percorso formativo.
La formazione deve essere erogata anche in occasione di un trasferimento o cambio di mansione, di introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze e preparati pericolosi.

Obbligo formazione lavoratori autonomi: il lavoratore autonomo deve fare formazione?

Rispetto all’obbligo della formazione dei lavoratori autonomi, l’articolo 21 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che i lavoratori autonomi, come anche i componenti dell’impresa familiare, hanno facoltà di scegliere se partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.
Resta valido l’obbligo di formazione per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (piattaforme di lavoro elevabili, gru per autocarro o a torre, carrelli elevatori, trattori agricoli e forestali, escavatori).

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Qual è la formazione obbligatoria in un’azienda?

Ogni azienda deve provvedere alla seguente formazione obbligatoria dei lavoratori:

  • Formazione per lavoratori: è costituita da un primo modulo di formazione generale (4 ore) e da un secondo modulo la cui durata varia a seconda del livello di rischio dato dal settore di lavoro a cui appartiene l’azienda (4 ore per rischio basso, 8 ore per il rischio medio, 12 ore per rischio alto).
  • Formazione addetti prevenzione incendi: il corso ha una durata di 4 ore per le aziende a basso rischio incendio, 8 ore per le aziende a medio rischio incendio e 16 ore per le aziende ad alto rischio incendio.
  • Formazione addetto primo soccorso: Il corso ha una durata di 12 ore per le aziende di tipo B-C e di 16 ore per le aziende di tipo A.
  • Corso R.S.P.P. per datori di lavoro: i Datori di Lavoro che vogliono ricoprire personalmente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle proprie aziende devono acquisire le competenze sulla sicurezza e salute indispensabili alla tutela dei lavoratori frequentando un corso che ha durata di 16 ore per le aziende a rischio basso, 32 ore per le aziende a rischio medio, 48 ore per le aziende a rischio alto. Nelle aziende che superano i 30 lavoratori il datore di lavoro non può svolgere personalmente la funzione di RSPP, per cui il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere affidato ad una persona all’interno dell’azienda o ad un consulente esterno, che dovrà effettuare una formazione particolare per RSPP.
  • Corso R.L.S.: il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza che ha durata di 32 ore.
  • Corso uso attrezzature: ogni lavoratore che utilizza le attrezzature previste dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 deve obbligatoriamente partecipare al corso di formazione ed addestramento per ottenere una specifica abilitazione. Tali attrezzature sono: piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru, carrelli elevatori, trattori agricoli e forestali, escavatori.

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Deve esserci il RLS anche se c’è un solo dipendente in azienda?

L’RLS un solo dipendente è una domanda che molto spesso ci viene rivolta.
Si, deve esserci il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza anche se in azienda c’è un solo dipendente. Secondo l’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 la designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive, non dipende quindi dal numero di lavoratori. Nel caso in oggetto il lavoratore dovrà presentare una dichiarazione di volontà e accettare le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS. Nel caso in cui l’unico dipendente non intenda assumere tale ruolo, il datore sarà tenuto a partecipare al fondo previsto dall’art. 52 D.Lgs. n.81/2008 con una somma pari a due ore lavorative annue per ogni suo dipendente e inoltre dovrà provvedere ad attivare la procedura prevista, affinché il ruolo di RLS sia svolto da un rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST).

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