Diisocianati: i nuovi obblighi previsti dal regolamento UE 2020/1149
Il regolamento (UE) 2020/1149 ha introdotto delle restrizioni in merito all’immissione sul mercato e l’utilizzo di sostanze contenenti diisocianati che abbiano una concentrazione in peso maggiore dello 0.1%.
Pertanto ha previsto che dal 24 febbraio 2022 i puri diisocianati, o comunque quelli contenuti in sostanze o miscele industriali e professionali, non superino tale concentrazione.
Questo perché i diisocianati utilizzati come componenti chimici di base per produrre polimeri, contenuti nelle schiume poliuretaniche usate per esempio nel settore edile, sono causa di azioni fortemente irritanti delle vie respiratorie che possono portare i lavoratori a sviluppare l’asma professionale.
Come faccio a conoscere la percentuale di diisocianato?
Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto la scheda di sicurezza del prodotto che andremo ad utilizzare. Nello specifico il punto 3 di tale scheda riporta la concentrazione di tutte le sostanze chimiche presenti all’interno del preparato.
Per poter continuare ad utilizzare prodotti con concentrazione superiore allo 0.1%, entro il 24 Agosto 2023 deve essere completata una formazione particolare che ampli la conoscenza dei discenti su temi quali composizione, imballaggio e progettazione di tali prodotti.
Dunque tutti gli utilizzatori, siano essi autonomi o dipendenti, dovranno prender parte a questa attività formativa differenziata in tre livelli:
Formazione generale: (valida per tutti) che sviluppi temi sulla chimica dei diisocianati, pericoli di tossicità, attrezzature di protezione individuale, rischi di esposizione per contatto ed inalazione, pulizia e smaltimento imballaggi vuoti;
Formazione di livello intermedio: per chi fa manipolazione all’aperto, applicazione a spruzzo in cabina ventilata, applicazione con rullo, con pennello, per immersione, trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi, pulitura e rifiuti;
Formazione avanzata: per chi manipola articoli non completamente reagiti e si occupa di applicazione per fonderie, manutenzione e riparazione per le quali è necessario accedere alle attrezzature, manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C), applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri).
Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo devono documentare il completamento con esito positivo della formazione (evidenziamo che il regolamento non esplicita alcun monte ore), e ripeterla con cadenza quinquennale.